SOLUZIONI ALL'INDEBITAMENTO

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).

La funzione degli OCC è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte a obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori/famiglie che versano in situazioni di sovraindebitamento.

In concreto, il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un OCC, avviare

la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

la procedura di concordato minore;

la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

la procedura prevista per i debitori incapienti.

A seguito della presentazione della domanda, l'OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Scopo di tutte le procedure è pervenire, con modalità diverse, alla ristrutturazione dei debiti e all'esdebitazione del debitore.

Tutte le procedure sono di competenza del Tribunale.

Per tutti gli iscritti al Sindacato L.R.M., grazie alle convenzioni in etinere,  lo studio della documentazione e della fattibilità che ha un prezzo di euro 150,00 al pubblico sarà eseguito gratuitamente e senza che per questo derivino obblighi nei confronti della società.

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